Modulistica e leggi
A cadenza bimestrale i soci sono informati sull'attività dell'Associazione, messi al corrente delle novità in campo legislativo e previdenziale, delle iniziative e proposte fatte sul territorio. E' offerta la consulenza e l'assistenza gratuita di un avvocato esperto in materia previdenziale, di un notaio.
Qui pubblichiamo alcune delle informazioni più utili.
ESENZIONE BOLLO AUTO
La Regione Toscana, dal 1 settembre 2001, si è convenzionata con l'Automobil Club Italiano (ACI) per l'esenzione del bollo alle categorie disabili aventi diritto. Da ora in avanti sia per ottenere l'esenzione del bollo, dia per avere il rimborso per l'anno in corso (ne può fare richiesta chi aveva già pagato perché non al corrente delle nuove disposizioni) basterà recarsi ad una qualsiasi sede Aci: gli verranno fornite le indicazioni e la modulistica necessaria.
Ricordiamo comunque la documentazione occorrente. A) copia certificazione medica da cui risulti la gravità (L. 104/92) oppure la titolarità dell'assegno di accompagnamento; b) copia della carta di circolazione della vettura, c) autocertificazione che il disabile è fiscalmente a carico del proprietario dell'auto.
I CONGEDI PARENTALI
(Normativa sui permessi per l'assistenza ai portatori di handicap)
Premessa. La base legislativa è costituita dalla legge 104/92. Successivamente ci sono state altre leggi e circolari che ne hanno ampliato e precisato la portata: L. 423/93; Circolare Inps n. 80, 24 marzo 95; Legge 8 marzo 2000 n. 53; Circolare ministeriale n. 133 del 17 luglio 2000, Legge finanziaria 2001 art. 80.
Questa è la sintesi aggiornata della situazione al gennaio 2001.
Legge 104/92 "Legge quadro sull'handicap"
Art. 3 comma 3 - Definizione di gravità - Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Art. 33- Agevolazioni
Fino a tre anni - Definisce il diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione al lavoro, per il padre e la madre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertate, purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Il prolungamento è retribuito al 30% dello stipendio. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, e successivamente compensata dall'Inps. In alternativa è possibile usufruire due ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno. I permessi giornalieri sono riconosciuti solo a chi presta attività pari o oltre 6 ore, in caso contrario è riconosciuta una sola ora di permesso. I permessi sono fruibili anche quando l'altro genitore non abbia diritto a tali benefici perché casalingo/a, disoccupato, autonomo ecc.
Da tre anni in avanti - Sono concessi tre giorni di permesso mensile retribuito per il padre, la madre, parenti ed affini che assistono con continuità (effettiva assistenza per le necessità quotidiane) e in via esclusiva (il lavoratore richiedente - anche se non convivente - deve essere l'unico soggetto che assiste la persona disabile) un disabile.Le giornate non sono frazionabili per i dipendenti pubblici mentre per i dipendenti privati è possibile il frazionamento (es. sei mezze giornate) anche alternativamente.
Il genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente con handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo permesso.
Alla base della normativa per i permessi parentali ci sono due condizioni: a) la situazione di gravità (riconosciuta dall'apposita commissione 104/92 dell'Asl di appartenenza b) il non ricovero in istituti specializzati.
I permessi sono retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e utili per il diritto e per la determinazione della pensione.
A chi fare domanda per ottenere i benefici
_ Astensione obbligatoria. - La domanda va fatta all'Inps compilando il modello IND/MAT e inviata per conoscenza al datore di lavoro.
_ Astensione facoltativa (fino ai tre anni di età). Occorre presentare domanda all'Inps su modello Ind/Mat/Fac, copia deve essere trasmessa al datore di lavoro. Poiché il beneficio è fruibile a scelta da ambedue i genitori occorrerà allegare una dichiarazione che attesti l'esclusione dell'altro genitore.
_ Assenze per malattia del bambino (inferiore agli otto anni) - Presentazione del certificato del medico che ha in cura il bambino, assieme alla comunicazione dell'età dello stesso al datore di lavoro. E' limitata a 5 gg. l'anno per ciascun genitore.
_ Permessi per i portatori di handicap - Occorre disporre della certificazione attestante che l'handicap è stato valutato in conformità alla legge 104/92. Tale domanda si ottiene inoltrando alla ASL domanda di riconoscimento dell'invalidità civile con richiesta di riconoscimento di "persona handicappata, ai fini dei permessi". L'Asl accerterà, entro 180 giorni, la situazione di particolare gravità. Se in questo periodo la certificazione non è arrivata è possibile farsi rilasciare un certificato da un medico specialista dell'Asl. Questa documentazione è valida e produce effetto fino all'accertamento della Commissione.
_ Prolungamento dell'astensione facoltativa - Domanda all'Inps su modello Hand1/gen, va comunicata al datore di lavoro. Bisogna specificare quali saranno i periodi di assenza, allegando il certificato dell'Asl attestante lo stato di gravità, la dichiarazione che il minore non è ricoverato a tempo pieno, la dichiarazione che l'atro genitore non ha chiesto l'astensione per lo stesso periodo.
_ Permessi di 3 giorni mensili o 2 ore giornaliere per assistere persone disabili con più di tre anni - Domanda all'Inps su modello Hand./1gen o modello Hand/2parenti. La domanda va presentata all'Inps e al datore di lavoro. Va allegato uno stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva e la certificazione dell'Asl.
_ Permessi di 3 giorni mensili o 2 ore giornaliere richiesti dal lavoratore handicappato - Domanda all'Inps su modello Hand3/tit. Nella domanda vanno indicati i periodi in cui si vuole godere dei permessi. Si può fare un'unica domanda per tutto l'anno prevedendo i giorni di permesso nei vari mesi, è possibile apportare correzioni con una nuova domanda.
N.B. - I moduli appositi si ritirano all'Ufficio Invalidi Civili della propria Asl.
PENSIONE DI REVERSIBILITA'
Compatibile lavoro e diritto alla pensione di reversibilità
Nel decreto legge n. 248, 31 dicembre 2007, all'art. 46 è stata inserita la norma che stabilisce che la persona inabile che lavora presso cooperative sociali o che sia stata assunta presso datori di lavoro attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 e che svolga il suo orario per non più di 25 ore settimanali, mantiene il diritto alla pensione di reversibilitá.
Condizione deve essere inoltre che al lavoro sia riconosciuta finalità terapeutica, accertata dall'ente erogatore della pensione.
Legge 28 febbraio 2008, n. 31
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47 [...]
Art. 46. Disposizioni in favore di inabili
- 1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».
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